(massima n. 1)
L'effetto abolitivo delle pene accessorie si produce contemporaneamente all'effetto estintivo del reato, in coincidenza con l'entrata in vigore del provvedimento col quale č concessa l'amnistia, mentre la declaratoria di applicazione di questa ha efficacia ex tunc, indipendentemente dal momento in cui essa interviene. Pertanto, non commette il reato di cui all'art. 116 bis del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 colui che abbia trasgredito al divieto di emissione di assegni bancari, impostogli come pena accessoria per il reato di emissione di assegno senza provvista, dopo l'entrata in vigore di un provvedimento di amnistia incidente su tale reato, essendo irrilevante l'epoca in cui č resa la declaratoria di applicazione dell'amnistia impropria e di cessazione della pena accessoria.