(massima n. 1)
Il differimento dell'esecuzione della pena nel caso di presentazione di domanda di grazia (art. 147, comma primo n. 1 c.p.) non può superare complessivamente i sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche nell'ipotesi in cui la decisione sulla grazia non sia stata assunta in questo lasso di tempo, giacché la ratio legis è quella di impedire qualsiasi attività dilatoria con una puntuale e ragionevole determinazione di un periodo di sospensione valido in ogni caso e senza alcun riferimento alla eventuale decisione sulla grazia, la cui tempestività è assolutamente irrilevante.