(massima n. 1)
Ai fini del differimento dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertą personale consentito ai sensi dell'art. 147, primo comma n. 2, c.p. per chi si trova in condizioni di grave infermitą fisica, deve ritenersi grave non esclusivamente quello stato patologico del condannato che determina il pericolo di morte, ma pure ogni altro stato di infermitą fisica che cagioni il pericolo di altre rilevanti conseguenze dannose o, quantomeno, esiga un trattamento che non si possa attuare in ambiente carcerario e che necessariamente abbia probabilitą di regressione nel senso del recupero, totale o parziale, dello stato di salute.