(massima n. 1)
Ai fini del differimento dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertā personale ex art. 147 c.p., non č sufficiente che l'infermitā fisica menomi in maniera anche rilevante la salute del soggetto e sia suscettibile di generico miglioramento mediante il ritorno alla libertā, ma č necessario invece, che l'infermitā sia di tale gravitā da far apparire l'espiazione della pena detentiva in contrasto con il senso di umanitā cui si ispira la norma costituzionale. Neanche la prognosi infausta quoad vitam crea, automaticamente, un contrasto fra l'esecuzione della pena ed il senso di umanitā né rende di per sé operativa la disposizione dell'art. 147, n. 2, c.p., ma occorre che la malattia sia, allo stato, di tale gravitā da escludere, ad un tempo, la pericolositā del condannato e la sua capacitā di avvertire l'effetto rieducativo del trattamento penitenziario.