(massima n. 1)
In tema di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena per gravi ragioni di salute, il giudice di merito, con adeguata e coerente motivazione, deve dar ragione delle sue scelte, bilanciando il principio costituzionale dell'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge (art. 3 Cost.) con quello di tutela della salute (art. 32 Cost.) e del senso di umanitā (art. 27 Cost.) che deve caratterizzare l'esecuzione della pena. (Nella specie si č ritenuta corretta la motivazione del giudice di merito che aveva negato il differimento dell'esecuzione per coesistenza di infermitā cronicizzate all'apparato respiratorio con ipertrofia prostatica, ernia inguinale e algie al rachide lombosacrale).