(massima n. 2)
La potestà punitiva dello Stato, che l'esecuzione della pena attiva con la costrizione del condannato, ha un limite - che ne impone, pertanto il rinvio - costituito dalla tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo che neppure la generale inderogabilità dell'esecuzione della condanna può sopravanzare, allorché la pena, per le condizioni di grave infermità del soggetto, finisca per costituire un trattamento contrario al senso di umanità, così perdendo la tendenza alla rieducazione. (Nella specie si è ritenuto che la generica precarietà di condizioni di salute, non incompatibili con lo stato di detenzione, non autorizzasse un differimento dell'esecuzione della pena).