(massima n. 1)
Per grave infermitā fisica legittimante il differimento della esecuzione della pena ai sensi dell'art. 147 c.p. č da intendersi quello stato patologico che, indipendentemente dal tipo di malattia che lo ha determinato, non č suscettibile di adeguate cure nell'ambiente carcerario. (Nella specie la Cassazione ha ritenuto corretta la decisione del tribunale di sorveglianza che aveva escluso che l'insufficienza cardiaca da miocardiopatia postinfartuale, l'ipertensione arteriosa e la bronchite cronica, da cui era affetto il condannato, determinassero uno stato patologico assolutamente incompatibile con il regime carcerario).