(massima n. 1)
Ai fini del riconoscimento delle condizioni di «grave infermità fisica», in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 147, primo comma, n. 2, c.p., può darsi luogo al differimento della pena, pur dovendosi ritenere che dette condizioni siano da considerare sussistenti quando, tra l'altro, risulti non assolutamente impossibile, ma semplicemente non agevole l'apprestamento, in stato di detenzione, delle cure e degli interventi necessari, va tuttavia tenuto presente che per «stato di detenzione» non può e non deve intendersi soltanto quello caratterizzato dalla presenza del condannato in uno stabilimento carcerario, ma anche quello che, occorrendo, può realizzarsi in un centro clinico dell'amministrazione penitenziaria e perfino in un luogo esterno di cura ove, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, dell'ordinamento penitenziario, il condannato, in caso di necessità, può essere ricoverato.