(massima n. 1)
La guaribilitā o reversibilitā della malattia non sono requisiti richiesti dalla normativa vigente in tema di differimento dell'esecuzione della pena, per la cui concessione č sufficiente che l'infermitā sia di tale rilevanza da far apparire l'espiazione in contrasto con il senso di umanitā cui fa riferimento l'art. 27 della Costituzione.