(massima n. 1)
In tema di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena che debba essere eseguita contro chi si trova in stato di grave infermitā fisica (art. 147, comma 1, n. 2, c.p.), deve ritenersi evidente, anche se non espressamente previsto dal legislatore (a differenza di quanto si verifica, invece, con riguardo al caso previsto dal n. 3 del citato art. 147 c.p.), che il provvedimento che concede il differimento possa e debba essere revocato qualora si accerti che siano cessate, per guarigione, quelle condizioni di grave infermitā che erano state alla base della concessione. La espressa previsione, infatti, in determinati casi, della possibilitā di revoca lascia chiaramente intendere che detta possibilitā sussiste anche in ogni altro caso di differimento, quando il relativo motivo sia venuto meno. (Nella specie, in applicazione di tale principio, č stata ritenuta legittima la revoca di un provvedimento di differimento pena, a suo tempo adottato nei confronti di un soggetto affetto da cecitā in considerazione soprattutto della gravissima compromissione alla vita di relazione derivante da detta menomazione fisica, essendo risultato che quel medesimo soggetto, in epoca successiva, non solo era stato comunque in grado di svolgere una serie di normali attivitā di relazione, ma aveva anche diretto un vasto traffico di stupefacenti).