(massima n. 1)
Pur dovendosi, di regola, escludere l'interesse del condannato ad ottenere il beneficio della liberazione anticipata, ai sensi dell'art. 54 dell'ordinamento penitenziario, quando manchi l'attualitą dello stato di detenzione, deve ritenersi che detto principio non operi quando lo stato di libertą dell'interessato non derivi dall'avvenuta espiazione della pena ma dall'esistenza di un provvedimento quale il differimento dell'esecuzione ai sensi dell'art. 147 c.p.