(massima n. 1)
Per legittimare il rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermitā fisica ai sensi dell'art. 147 n. 2 c.p. č necessario che ci si trovi in presenza o di una prognosi infausta quoad vitam oppure che il soggetto abbia bisogno di cure e trattamenti indispensabili tali da non poter essere praticati in regime di detenzione intramuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 della L. 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario). (Fattispecie relativa a diagnosi di stenosi dell'uretra e del collo vescicale, nonché di adenoma prostatico).