(massima n. 1)
Non costituisce mera riproposizione di istanza già rigettata, e pertanto non può essere dichiarata inammissibile, né de plano, né in contraddittorio, la domanda di sospensione dell'esecuzione della pena e di detenzione domiciliare fondata sulla circostanza dell'aggravamento delle condizioni di salute rispetto al momento di presentazione della prima richiesta.