Cassazione penaleSez. Isentenza n. 4574del 21 agosto 1997
(1 massima)
(massima n. 1)
Non rientra tra le gravi infermitą fisiche, per le quali l'art. 147 c.p. consente il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena, lo stato di grave debilitazione fisica conseguente a patologia anoressica.