(massima n. 1)
Ai fini della concessione del rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermitā fisica, č necessario che le condizioni patologiche siano tali da rendere obiettivamente impossibile fronteggiarle in ambiente carcerario, a nulla rilevando che esse, indipendentemente dal tipo di malattia che lo ha determinato, possa essere trattato meglio in ambiente extracarcerario. (Fattispecie nella quale il condannato, dopo essere stato sottoposto ad intervento chirurgico di rivascolarizzazione arteriosa in centro clinico specializzato, aveva trascorso quindici giorni di ricovero post-operatorio presso un ospedale civile, dopo il quale le sue condizioni di salute erano ritornate soddisfacenti).