(massima n. 1)
Ai fini del differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per infermitā fisica, il grave stato di salute va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vita o la probabilitā di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione inframuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario). (Fattispecie nella quale č stato ritenuto corretto il diniego del rinvio dell'esecuzione nei confronti di un condannato affetto da ipertensione arteriosa, ectasia aortica, cardiopatia ipertensiva in aortomiocardiosclerosi senile, pregresso adenocarcinoma prostatico e cisti renali in reni di tipo senile, patologie ritenute tutte di non particolare gravitā e oramai stabilizzate).