(massima n. 1)
Č immanente al vigente sistema normativo una sorta di incompatibilitā presunta con il regime carcerario per il soggetto che abbia compito i settanta anni, sicché, nell'ipotesi di esecuzione della pena detentiva che lo riguardi, in presenza di un'istanza di differimento per motivi di salute o, in alternativa, di detenzione domiciliare, l'indagine del giudice in ordine alla gravitā delle infermitā che lo affliggono e alla loro compatibilitā con lo stato detentivo non č decisiva, pur se utile, mentre č determinante l'accertamento della sussistenza di circostanze eccezionali, tali da imporre l'inderogabilitā dell'esecuzione stessa ovvero da contrastare con la possibilitā di renderla meno afflittiva, ricorrendone le condizioni di legge, mediante la detenzione domiciliare.