(massima n. 1)
In tema di misure alternative alla detenzione, il divieto di concessione del beneficio della detenzione domiciliare ai condannati per i reati di cui all'art. 4 bis della legge n. 354 del 1975 non č applicabile nel caso in cui sussistano le condizioni di grave infermitą fisica che giustificherebbero il rinvio dell'esecuzione della pena ex art. 147 c.p., atteso che l'applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare in siffatta ipotesi costituisce un contemperamento tra le esigenze di tutela della collettivitą (in relazione alla pericolositą del soggetto) e il rispetto del principio di umanitą della pena, sotto il profilo della sua abnorme afflittivitą nel caso di accertata grave infermitą fisica.