(massima n. 1)
In tema di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena da eseguire contro chi si trovi in condizioni di grave infermitā fisica (art. 147, comma 1, n. 2, c.p.), pur essendo legittima in astratto l'apposizione di un termine finale al differimento dell'esecuzione, in relazione alla quale resta comunque il dovere di verificare la legittimitā rispetto alla persistenza della situazione di fatto che ne costituisce il presupposto, la sua apposizione va esclusa quando (come nella specie) si sia accertata la gravitā e l'irreversibilitā delle condizioni cliniche del condannato. (In applicazione di tale principio č stata annullata con rinvio, limitatamente alla determinazione del termine di scadenza, un'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva disposto il differimento dell'esecuzione della pena per la durata di un anno in contrasto con il riconoscimento della irreversibilitā delle condizioni cliniche del richiedente).