(massima n. 1)
In tema di differimento facoltativo della pena detentiva, ai sensi dell'art. 147 c.p., comma primo, n. 2), č necessario che la malattia da cui č affetto il condannato sia grave, cioč tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, operando un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettivitā.