(massima n. 1)
Il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena nei confronti di madre di prole di etā inferiore a tre anni richiede esclusivamente la prova della nascita del figlio ed un giudizio prognostico in ordine alla sussistenza del concreto pericolo di commissione di delitti ma non impone alcun onere a carico della madre istante di provare l'affidamento del minore ad essa stessa; la circostanza dell'affidamento del minore a persone diverse dalla madre č, infatti, considerata espressamente dal comma terzo dell'art. 147 cod. pen. come una delle possibili cause di revoca del beneficio e l'onere della sua dimostrazione incombe sul p.m.