(massima n. 1)
L'esistenza di un diritto di servitù di passaggio su fondo altrui non esclude che il proprietario del fondo servente possa servirsi delle opere realizzate per renderne possibile l'esercizio, salvo che ciò sia escluso dal titolo della servitù o che tale utilizzazione comprometta il passaggio del titolare della servitù. (I giudici di appello avevano ritenuto non configurabile, ai sensi dell'art. 1168 c.c., lo spoglio del possesso lamentato dai ricorrenti in relazione alla chiusura di un varco da essi aperto nella loro proprietà, compiuta dal Condominio titolare di un diritto di servitù di passaggio gravante sul fondo dei ricorrenti. La Corte, nel cassare la sentenza, ha ritenuto legittima l'utilizzazione del varco da parte dei ricorrenti che se ne servivano per accedere a un'area condominiale).