Cassazione penaleSez. Isentenza n. 3801del 27 ottobre 1994
(1 massima)
(massima n. 1)
La conversione della pena pecuniaria può aver luogo, una volta accertata l'insolvenza del condannato, solo dopo il materiale reperimento di costui: evento, questo, cui è subordinata l'intera esecuzione.