(massima n. 1)
La capacità del condannato di essere assoggettato a pena pecuniaria rimane integra anche dopo la sua dichiarazione di fallimento; in tale ipotesi si realizza una situazione di insolvenza — che rappresenta uno stato transitorio — e non di insolvibilità per cui il magistrato di sorveglianza non deve procedere alla conversione della pena pecuniaria, ma può procedere al differimento o alla rateizzazione della medesima, escluso ogni obbligo di insinuazione del credito nel passivo fallimentare.