(massima n. 1)
È legittimo il diniego del nulla-osta al rilascio del passaporto, a norma dell'art. 3, lett. d), della L. 21 novembre 1967 n. 1185, in relazione all'esecuzione di pena pecuniaria convertibile in libertà controllata per una durata superiore a due mesi, in quanto l'eventuale conversione comporta comunque una restrizione della libertà personale e, in caso di violazione delle prescrizioni inerenti alla predetta sanzione sostitutiva, quest'ultima si tramuta nella pena della reclusione o dell'arresto, secondo la specie di pena pecuniaria originariamente inflitta. (Fattispecie relativa all'esecuzione della pena di lire 24.000.000 di multa).