(massima n. 1)
La circostanza aggravante del motivo futile non č astrattamente incompatibile con la diminuente del vizio parziale di mente, dovendo di volta in volta il giudice del merito accertare la reale incidenza dell'infermitā sulla concreta sussistenza del movente, quale causa psichica dell'azione umana al reo imputabile.