(massima n. 1)
Il giudice di merito ha il dovere di dichiarare d'ufficio la mancanza di condizioni di imputabilitą soltanto quando sia evidente la prova della totale infermitą di mente, mentre l'eventuale vizio parziale di mente costituisce una semplice circostanza attenuante che deve essere allegata dall'imputato.