(massima n. 1)
Il giudice, una volta accertato l'elemento intenzionale del reato, risultante dalla volontà dell'agente e dalla rappresentazione dell'evento da parte del medesimo, non è tenuto, se l'imputato è seminfermo di mente, ad alcuna particolare indagine sul dolo, che non resta escluso dal vizio parziale di mente. Infatti, mentre quest'ultimo attiene alla imputabilità del soggetto, il dolo rappresenta la volontà del soggetto diretta verso l'evento ed appartiene alla struttura del reato, di cui costituisce elemento attuale ed operante ed attiene alla colpevolezza, la cui analisi presuppone il superamento logico di quella sulla imputabilità e non può ulteriormente essere influenzata da quest'ultima, neppure nell'ipotesi di ridotta capacità di intendere e di volere.