(massima n. 1)
Consistendo lo spoglio nella privazione del possesso o della detenzione esercitati da un soggetto su di una cosa, la vendita di un bene da parte del comproprietario-compossessore in quanto traslativa dello ius possidendi, ma non necessariamente dello iuris possessionis, non č sufficiente ad integrare gli estremi dello spoglio in danno degli altri compossessori ove non segua l'immissione di fatto dell'acquirente nel possesso del bene a lui venduto.