(massima n. 1)
In tema di imputabilitą, in mancanza di una infermitą o malattia mentale, o comunque di una alterazione anatomico-funzionale della sfera psichica, le alterazioni di tipo caratteriale ed i connessi disturbi della personalitą non acquistano rilievo per escludere o ridurre l'imputabilitą: l'eventuale difetto di capacitą intellettiva e/o volitiva che ne deriva rimane priva di rilevanza giuridica.