(massima n. 1)
In tema di imputabilitā, gli articoli 88 e 89 c.p. - che disciplinano rispettivamente l'infermitā totale e parziale di mente, quali cause che escludono o diminuiscono la capacitā di intendere e di volere - postulano l'esistenza di una vera e propria malattia mentale, ossia di uno stato patologico che incide sui processi volitivi e intellettivi della persona oppure di anomalie psichiche che, seppure non classificabili secondo precisi schemi nosografici, perché sprovviste di una sicura base organica, siano tali, per la loro intensitā, da escludere totalmente o scemare grandemente la capacitā di intendere e di volere del colpevole. Ne consegue che una condizione di perturbamento psichico transitoria, di natura non patologica, dovuta ad una sindrome ansiosa depressiva, non essendo destinata ad incidere sulla capacitā di intendere e di volere, non č in grado di compromettere l'imputabilitā dell'imputato. (Contrasto segnalato con relazione n. 74 del 2003).