(massima n. 1)
Non tutti gli stati di tossicomania, la quale č una dipendenza meramente psichica alla droga, o di tossicodipendenza, che č una assuefazione cronica alla stessa, producono di per sé alterazione mentale rilevante agli effetti di cui agli artt. 88 e 89 c.p., ma solo quegli stati di grave intossicazione da sostanze stupefacenti che determinano un vero e proprio stato patologico psicofisico dell'imputato, incidendo profondamente sui processi intellettivi o volitivi di quest'ultimo.