(massima n. 1)
La recinzione di un fondo da parte di taluni dei compossessori attuata in modo tale da consentire agli altri compossessori il libero accesso al fondo medesimo e quindi il libero esercizio del loro compossesso non costituisce spoglio e neppure molestia o turbativa del compossesso degli altri in quanto raffigura un atto lecito rientrante nelle facoltą dei compossessori, trovando al contempo ogni eventuale incomodo di accesso adeguata compensazione nell'esigenza comune a tutti i compossessori di tutela del compossesso del fondo dall'ingerenza di estranei.