(massima n. 1)
La concessione delle circostanze attenuanti generiche non č incompatibile con la riconosciuta esistenza di un disturbo della personalitā, ancorché non riconducibile allo schema tipico del vizio di mente, in quanto sono diversi i presupposti logico-giuridici delle prime e del secondo, attenendo il disturbo border-line all'imputabilitā del soggetto e inerendo, invece, le attenuanti generiche alla valutazione della gravitā del fatto-reato.