(massima n. 1)
Gli artt. 88 e 89 del codice penale che disciplinano, rispettivamente, l'infermitą totale o parziale di mente, come cause che escludono o diminuiscono notevolmente l'imputabilitą, ossia la capacitą di intendere e di volere, postulano secondo il sistema accolto dal codice l'esistenza di una vera e propria malattia mentale, ossia di uno stato patologico, comprensivo delle malattie (fisiche e mentali), in senso stretto, che incidono sui processi volitivi e intellettivi della persona o delle anomalie psichiche, che seppure non classificabili, secondo precisi schemi nosografici, perché sprovvisti di una sicura base organica, siano tali, per la loro intensitą da escludere totalmente o scemare grandemente la capacitą di intendere (ossia la capacitą del soggetto di rendersi conto del valore delle proprie azioni, e, quindi ad apprenderne il disvalore sociale) e di volere (ossia l'attitudine del soggetto ad autodeterminarsi in relazione ai normali impulsi che ne motivano l'azione e, comunque, in modo coerente con le rappresentazioni apprese) del colpevole.