(massima n. 1)
Nel caso di omicidio di una persona diversa e di ferimento di una persona contro la quale era diretta l'azione omicida deve, nell'offesa relativa a quest'ultima ravvisarsi una ipotesi di tentato omicidio e non gią di lesione volontaria. Quando, invece, viene effettivamente uccisa la persona avuta di mira e ferita un'altra, in ordine a questa ultima offesa risulta integro il reato di lesione. Infatti, manca non solo il dolo del tentativo di omicidio, poichč la persona diversa non č neppure entrata nella sfera psichica dell'agente, ma anche e prima di tutto l'elemento materiale di questa figura delittuosa, in quanto il colpire per errore una persona, vicina a quella contro la quale sono stati esplosi i colpi, non č un atto univocamente diretto ad uccidere la persona vicina.