(massima n. 1)
L'offesa a persona diversa, oltre quella alla quale era diretta l'offesa, rappresenta l'elemento consecutivo di un unico reato punibile unitariamente con la pena più grave aumentata fino alla metà: il reato meno grave, infatti, rimane assorbito nel più grave, venendo, così, a costituire una speciale figura di reato complesso. Da ciò consegue che l'offesa non voluta non può essere considerata come circostanza aggravante del reato più grave e che la disciplina sul concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti è inapplicabile.