(massima n. 1)
La fattispecie prevista dall'art. 82 secondo comma c.p. dà luogo ad un reato unico sia sotto i profili degli elementi oggettivo e soggettivo che sotto quello del nesso di causalità materiale. Ne consegue che tale unicità rende applicabile l'esimente della legittima difesa, sempre che, naturalmente, ne ricorrano le condizioni. (Nella specie, si è trattata di una lite tra giovani per futili motivi, durante la quale l'uso dell'arma, con cui furono cagionate lesioni volontarie - ricostruite sotto la previsione dell'aberratio ictus - si presentò come fatto assolutamente sproporzionato alla natura dell'alterco, mentre il ricorrente ha invocato l'applicazione dell'esimente della legittima difesa).