(massima n. 1)
Mentre la norma di cui all'art. 83 c.p. disciplina il caso della realizzazione di un evento di natura diversa da quello che l'agente si proponeva (aberratio delicti) l'art. 82, invece, prevede l'errore che cade sull'oggetto materiale (persona o cosa) del reato (aberratio ictus) sol che invece di offendere il bene interesse cui l'offesa sia diretta lede lo stesso bene interesse di altra persona. Pertanto, anche se v'è una discordanza di specie tra i due eventi pur essendo l'evento prodotto e quello voluto della stessa natura si dovrà rispondere del reato effettivamente commesso con la sola differenza che si considera come commesso in danno della persona che s'intendeva colpire. Infatti non si può ritenere che, in rapporto alla persona offesa per errore colui che ha commesso il fatto non si trovi in dolo perché se il titolo originario era il dolo, l'offesa di una persona invece di un'altra non vale a mutare la direzione della volontà. (Fattispecie di ferimento mediante colpi di arma da fuoco del soggetto preso di mira ed uccisione d'altro soggetto attinto per essersi improvvisamente spostato, fatto quest'ultimo ritenuto riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 83 c.p., mentre i giudici di merito avevano ritenuto la riconducibilità all'ipotesi in cui all'art. 82 stesso codice).