(massima n. 1)
Quando l'agente mira a uccidere una persona e per errore ne ferisce un'altra senza arrecare alcuna offesa alla vittima designata, si ha un unico reato doloso, il tentato omicidio, che assorbe quello, meno grave, di lesioni ai danni del terzo. La legge considera, invero, indifferente, salvo che per la disciplina delle circostanze, l'errore incidente sullo sviluppo causale dell'azione e ritiene il colpevole responsabile come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere. Il concetto di «offesa» nella lettura dell'art. 82 deve essere inteso nel senso di lesione materiale, sicché quando la vittima del tentativo, è rimasta illesa, mentre è stata offesa una terza persona, si verte in ipotesi di «aberratio» monolesiva secondo lo schema legale del primo comma dell'art. 82 c.p.