(massima n. 1)
In tema di amnistia di cui al D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, e con riguardo al divieto di applicazione del beneficio nel caso di violenza privata aggravata ai sensi dell'art. 610, comma 2, c.p., giusta quanto previsto dall'art. 3, lettera c), n. 25 del citato decreto di clemenza, deve escludersi che detto divieto venga reso inoperante dalla elisione degli effetti dell'aggravante a seguito della ritenuta prevalenza di attenuanti.