(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203 (aver commesso il delitto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attivitą delle associazioni previste dallo stesso articolo), il presupposto ivi previsto della punibilitą del delitto cui essa accede con pena diversa dall'ergastolo va inteso con riguardo alla pena inflitta in concreto e non con riferimento a quella edittale.