(massima n. 1)
In tema di stupefacenti, quando la circostanza attenuante ad effetto speciale della lieve entitā del fatto, prevista dall'art. 73 comma 5 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, concorre con una circostanza aggravante, si applica la previsione dell'art. 69, comma 4 c.p., ossia l'obbligatorio giudizio di comparazione - con la conseguenza che, in caso di equivalenza, la pena č determinata senza tener conto di alcuna delle circostanze (art. 69, comma 3) - e non la disposizione dell'art. 63, comma 3 stesso codice, che riguarda esclusivamente il concorso di circostanze omogenee.