(massima n. 1)
La detenzione di un bene da parte di un coerede non priva gli altri coeredi (non detentori) del compossesso del bene ereditario, perché costoro succedono nella stessa situazione possessoria che faceva capo al de cuius senza necessità di alcun atto materiale di apprensione (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, nella specie, ritenuto, peraltro, configurabile in termini di spoglio il rifiuto di consegna delle chiavi di un immobile opposto agli altri coeredi dal coerede detentore che aveva altresì impedito loro anche il semplice accesso all'immobile, osservando, ancora, che integra senz'altro gli estremi dello spoglio — tutelabile con l'apposita azione di reintegrazione — l'atto a mezzo del quale il coerede detentore miri, anche senza violenza materiale, a modificare arbitrariamente a proprio vantaggio, ed in danno degli altri coeredi non detentori, la relazione di fatto con il bene, trasformando il compossesso in possesso esclusivo, e conseguentemente escludendo gli altri dalla possibilità di goderne allo stesso modo).