(massima n. 1)
Il giudizio di equivalenza, o di subvalenza, delle circostanze aggravanti rispetto a quelle attenuanti, ai sensi dell'art. 69 c.p., rilevando solo quoad poenam, non influisce sulla ontologica sussistenza del fatto-reato, come circostanziato dalle indicate aggravanti, e non rende, quindi, il reato medesimo, cosģ circostanziato, perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista per l'ipotesi non circostanziata. (Fattispecie di furto con circostanze aggravanti dichiarate equivalenti a quelle attenuanti: la S.C. ha escluso l'applicabilitą del disposto degli artt. 12 e 19, comma 2, L. 25 giugno 1999, n. 205).