(massima n. 1)
Il giudice di appello che, nel confermare la responsabilità dell'imputato, operi, ferma restando la identità del fatto, derubricazione del reato ritenuto in primo grado, può procedere a nuovo giudizio di prevalenza od equivalenza tra circostanze; non viene infatti violato il divieto della reformatio in peius nel caso in cui, pur in mancanza di impugnazione del P.M., detto giudice riconosca valore equivalente a quella medesima circostanza attenuante, che, dal primo giudice, era stata dichiarata prevalente (con riferimento alla più grave ipotesi criminosa ravvisata in primo grado). (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto corretta la decisione della Corte di appello che, derubricato in lesioni volontarie aggravate il delitto di tentato omicidio, ha ritenuto equivalenti le circostanze attenuanti generiche, già giudicate prevalenti dal tribunale, con riferimento alla più grave fattispecie criminosa di tentato omicidio).