(massima n. 1)
La sopravvenuta dichiarazione di illegittimitą costituzionale della circostanza aggravante comune della cosiddetta clandestinitą (art. 61, n. 11 bis., c.p.) non determina la nullitą della sentenza ove il giudice, in sede di giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, abbia ritenuto prevalente una circostanza attenuante sull'aggravante poi dichiarata incostituzionale.