(massima n. 1)
Il giudizio di comparazione fissato dall'art. 69 cod. pen. presuppone una valutazione complessiva degli elementi circostanziali, siano essi aggravanti o attenuanti, che trova fondamento nella necessitą di giungere alla determinazione del disvalore complessivo dell'azione delittuosa ed č funzionale alla finalitą di quantificare la pena nel modo pił aderente al caso concreto, mentre non č consentito operare la diminuzione della pena stessa solo per effetto del giudizio di prevalenza dell'attenuante speciale sulla ritenuta recidiva e formulare successivamente il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la medesima recidiva gią sub valente.