Cassazione penaleSez. IIIsentenza n. 2205del 11 gennaio 1993
(1 massima)
(massima n. 1)
Il vizio parziale di mente, attenendo alla sfera dell'imputabilitā, č una circostanza inerente alla persona del colpevole. Essa quindi č soggetta al giudizio di bilanciamento.