(massima n. 1)
La confessione, che non abbia incidenza reale o potenziale rispetto agli effetti del reato (elisione o attenuante delle conseguenze dannose o pericolose), ma sia utile solo ai fini dell'accertamento del crimine o della scoperta dei correi può spiegare rilevanza nello schema e per i fini dell'art. 133 c.p., ma non può assurgere ad integrare la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p. né può essere riconosciuta in relazione ad un comportamento processuale di semplice collaborazione con gli inquirenti, trattandosi di comportamento intrinsecamente ispirato a calcoli utilitaristici (riduzione di pena) e non collegabile ad una minore capacità a delinquere o a sincero ravvedimento.